(Aree interne ai porti e aeroporti)
1. Ai fini delle competenze previste dall'articolo 6, comma 7, del codice, sono considerate aree interne ai
porti e agli aeroporti quelle poste entro le recinzioni di confine: i confini sono definiti con appositi atti
amministrativi emanati dalle competenti autorità marittime e aeroportuali, resi noti con idonee
indicazioni.
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Art. 8 Aree interne ai porti e aeroporti
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- Categoria: Regolamento Codice della Strada
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