(Aree interne ai porti e aeroporti) 
1. Ai fini delle competenze previste dall'articolo 6, comma 7, del codice, sono considerate aree interne ai
porti e agli aeroporti quelle poste entro le recinzioni di confine: i confini sono definiti con appositi atti
amministrativi emanati dalle competenti autorità marittime e aeroportuali, resi noti con idonee
indicazioni.