(Targhette di identificazione) 
1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: 
a) amministrazione rilasciante; 
b) soggetto titolare; 
c) numero dell'autorizzazione; 
d) progressiva chilometrica del punto di installazione; 
e) data di scadenza. ((Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.)) ((2. La targhetta o la scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed
ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.))