(Attraversamenti ed occupazioni stradali in generale) 
1. Gli attraversamenti e le occupazioni di strade, di cui all'articolo 25 del codice, possono essere realizzati a raso o mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo. Essi ((...)) si distinguono in: 
a) ((attraversamenti)) trasversali se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale e delle fasce di rispetto; 
b) ((occupazioni)) longitudinali se seguono parallelamente l'asse della strada entro i confini della sede stradale e delle fasce di rispetto; 
((c) misti se si verificano entrambe le condizioni precedenti.))

2. Nelle strade extraurbane principali e, di norma, nelle strade extraurbane secondarie, sono vietati attraversamenti a raso di linee ferroviarie e tranviarie di qualsiasi tipo e importanza. 
3. Gli attraversamenti e le occupazioni stradali a raso sono consentiti quando non sussistono soluzioni alternative o queste comportano il superamento di particolari difficoltà tecniche. 
((4. La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni deve tenere conto della sicurezza e fluidità della circolazione sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento e dell'occupazione medesimi, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso sono osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.)