(Disposizioni generali sui segnali di prescrizione)
1. I segnali che comportano prescrizioni imposte dall'autorità competente agli utenti della strada si
suddividono in:
a) SEGNALI DI PRECEDENZA;
b) SEGNALI DI DIVIETO;
c) SEGNALI DI OBBLIGO.
2. Lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonché quelli
di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione. ((Tale obbligo non sussiste per i
segnali a validità zonale.))
3. I segnali di prescrizione devono essere posti sul lato destro della strada. Sulle strade con due o più
corsie per ogni senso di marcia devono adottarsi opportune misure, in relazione alle condizioni locali,
affinchè i segnali siano chiaramente percepibili anche dai conducenti dei veicoli che percorrono le corsie
interne ripetendoli sul lato sinistro o al di sopra della carreggiata.
4. I segnali di prescrizione ((...)) possono essere ripetuti anche in formato ridotto muniti di un pannello
integrativo modello II.5/a2, II.5/b2.
5. Salvo i casi previsti dal presente regolamento, nei quali esista uno specifico segnale di FINE, il
termine di una prescrizione va indicato con lo stesso segnale, munito di pannello integrativo modello
II.5/a3 o II.5/b3 ((...)) ((, eccetto i casi in cui la prescrizione non finisca in corrispondenza di una
intersezione.))
6. Qualora la prescrizione sia limitata contemporaneamente ad una o più categorie di veicoli, i relativi
simboli sono inseriti in un pannello integrativo modello II.4/a. Se si intende concedere la deroga ad una
o più categorie di veicoli si usa il pannello integrativo modello II.4/b col simbolo preceduto dalla parola
((eccetto)).