(Segnali di limitazioni alle dimensioni e alla massa dei veicoli)
1. I segnali di divieto che comportano limitazioni alle dimensioni e alla massa dei veicoli sono:
a) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI LARGHEZZA SUPERIORE A . METRI (fig. II.65): deve
essere posto solo se la larghezza ammissibile sulla strada è inferiore a quella fissata dall'articolo 61 del codice;
b) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI ALTEZZA COMPLESSIVA SUPERIORE A . METRI (fig.
II.66): deve essere posto solo se l'altezza ammissibile sulla strada è inferiore all'altezza ((dei veicoli)) definita dall'articolo 61 del codice;
c) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI, O A COMPLESSI DI VEICOLI, AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE A .METRI (fig. II.67): deve essere posto solo se la lunghezza ammissibile è inferiore alla
lunghezza ((dei veicoli)) definita dall'articolo 61 del codice;
d) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI UNA MASSA SUPERIORE A . TONNELLATE (fig.
II.68) deve essere posto solo se la massa consentita è inferiore a quella massima consentita ai sensi
dell'articolo 62 del codice per i veicoli ammessi a circolare su quel tratto di strada. Il segnale può essere
integrato con pannello modello II.6 indicante il numero massimo dei veicoli ammessi a transitare contemporaneamente;
e) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI MASSA PER ASSE SUPERIORE A . TONNELLATE
(fig. II.69): deve essere posto solo se la massa consentita sull'asse più caricato è inferiore a quella
stabilita dall'articolo 62 del codice.
2. Le limitazioni di transito di cui al presente articolo devono essere riportate sui cartelli di preavviso ((...)).
3. I valori numerici inseriti nei segnali, di cui al comma 1, sono riferiti alle effettive dimensioni e alla massa del veicolo al momento del transito dello stesso.