(Altri dispositivi per segnaletica orizzontale)
1. I dispositivi come chiodi, inserti e simili, devono essere installati a raso della pavimentazione o ((sporgenti al massimo 3 cm)).
2. Le serie di chiodi a larga testa o di inserti possono essere ((realizzate)) con qualunque materiale, purché idoneo per visibilità ((, durata e antiscivolosità)) a costituire segno sulla carreggiata. Possono essere impiegate, con significato di striscia continua, dovunque questa trovi applicazione in base agli articoli precedenti.
3. La distanza tra i bordi di due elementi successivi dei suddetti dispositivi non deve essere superiore a 100 cm.
4. I dispositivi per la realizzazione dei segni sulla carreggiata sono soggetti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
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Art. 154 Altri dispositivi per segnaletica orizzontale
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- Categoria: Regolamento Codice della Strada
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