(Attrezzature delle macchine operatrici)
1. Le macchine operatrici possono essere approvate od omologate con attrezzature tra loro diversificate, a condizione che il sistema di lavoro non subisca variazioni secondo le prescrizioni dettate in merito dal Ministro dei trasporti con proprio decreto.
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Art. 212 Attrezzature delle macchine operatrici
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- Categoria: Regolamento Codice della Strada
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