(Campo di visibilità delle macchine operatrici)
1. Il campo di visibilità delle macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del codice, deve essere verificato secondo le prescrizioni tecniche dettate in proposito dal Ministro dei trasporti con proprio decreto.
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Art.297 Campo di visibilità delle macchine operatrici
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- Categoria: Regolamento Codice della Strada
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