(Macchine operatrici: dispositivo antincastro)
1. Le macchine operatrici, assimilabili costruttivamente ((ai veicoli della categoria N od O)), devono essere equipaggiate con i dispositivi antincastro in conformità di quanto disposto dalla normativa in vigore per gli stessi ((veicoli)).
2. È ammessa deroga all'obbligo del montaggio del dispositivo antincastro qualora la sua presenza sia incompatibile con l'utilizzazione della macchina operatrice oppure quando la sua funzione può essere svolta con altro dispositivo di equivalente efficacia.
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Art.299 Macchine operatrici: dispositivo antincastro
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- Categoria: Regolamento Codice della Strada
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