(Norme di richiamo)
1. Alle macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del codice, si applicano le seguenti disposizioni relative alle macchine agricole:
a) articolo 210 (velocità teorica ed effettiva);
b) articolo 266 (dispositivo supplementare);
((c) art. 268 (autorizzazione alla circolazione delle macchine eccezionali;
d) art. 269 (blocco dei comandi dei sistemi di lavoro degli attrezzi delle macchine);))
e) articolo 273, commi 1 e 2 (dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione);
f) articolo 277, commi 1, 2 e 3 (verifica dell'efficienza della frenatura dei treni costituiti da una macchina semovente e da una macchina trainata di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3 t e non superiore a quella della macchina trainante);
g) articolo 278 (dispositivo di sterzo);
h) articolo 279 (fascia d'ingombro);
i) articolo 280, commi 2, 3 e 4 (livello sonoro);
l) articolo 281 (dispositivi di segnalazione acustica);
m) articolo 282 (dispositivo retrovisore);
n) articolo 283 (dispositivo di adattamento per la marcia su strada delle macchine cingolate);
o) articolo 288 (inquinamento da gas di scarico);
p) articolo 290 (definizione della potenza e determinazione delle curve caratteristiche dei motori);
q) articolo 291, commi 1 e 2 (ad esclusione dei punti 2.6, 2.7, 2.8, 2.18, 2.19 e 2.22) e comma 5 (verifiche e prove per l'omologazione del tipo);
r) articolo 293, commi 1 e 3 (carta di circolazione).