Regolamento Codice della Strada
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(Contachilometri)
((1. Il contachilometri installato sugli autoveicoli deve fornire almeno l'indicazione relativa alla distanza chilometrica totale percorsa, a partire dalla prima messa in circolazione degli stessi autoveicoli o dal riazzeramento automatico di tale indicazione. Esso deve altresì essere privo di
dispositivi di azzeramento manuale e non deve essere manomesso. È consentita l'installazione di un contachilometri parziale azzerabile.
2. Le indicazioni del dispositivo devono cadere nel campo di visibilità diretta del conducente ed essere ad almeno cinque cifre, ciascuna variabile progressivamente da zero a nove.))
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(Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi)
1. I decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 3, del codice, riguardanti i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi, devono essere conformi, quando sussistano, alle prescrizioni dettate in proposito dalle direttive comunitarie.
In alternativa, i predetti dispositivi possono essere conformi alle prescrizioni contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa.
2. Fanno eccezione i dispositivi di ritenuta e di protezione dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto, le cui caratteristiche sono determinate dal Ministro dei trasporti con proprio provvedimento, da emanare nel termine di cui all'articolo 232 del codice.
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(Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi)
1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli, soggette ad accertamento, sono quelle indicate nell'appendice V al presente titolo. Nell'ambito di tali caratteristiche il ((Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.)), stabilisce quali devono essere oggetto di accertamento, in relazione a ciascuna categoria di veicoli.
2. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 71, comma 3, del codice, ((i provvedimenti emanati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.)) riguardanti le prescrizioni tecniche, comprese quelle eventualmente dettate in via sperimentale relative alle caratteristiche di cui alla suddetta appendice individuano anche le modalità per la richiesta e l'esecuzione dei relativi accertamenti. ((I medesimi provvedimenti)) stabiliscono, altresì, le eventuali prescrizioni tecniche e le caratteristiche escluse dall'accertamento nel caso in cui, in luogo dell'omologazione del tipo, venga richiesta l'approvazione in unico esemplare. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive e funzionali attinenti alla protezione ambientale di cui ((al punto E)) della citata appendice sono stabilite sulla base dei limiti massimi d'accettabilità delle emissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore da fonti veicolari, limiti fissati ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n 59 con decreto del Ministro dell'ambiente ((di concerto con il Ministro dei
trasporti e della navigazione ed il Ministro della sanità)).
3. Il ((Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.)) , di concerto con gli ((altri Ministeri)), quando interessati, può, in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o di protezione dell'ambiente, stabilire ulteriori caratteristiche costruttive e funzionali in aggiunta a quelle elencate nei commi precedenti.
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(Art. 70 Cod. Str.)
(Servizio di piazza con veicoli a trazione animale)
1. I veicoli a trazione animale, con i quali può essere esercitato il servizio di piazza, ai sensi dell'articolo 70, del codice hanno le seguenti caratteristiche:
a) gli elementi che costituiscono la struttura ed i relativi collegamenti, devono essere realizzati con materiali idonei, privi di difetto e di sezione sufficiente per resistere alle sollecitazioni impresse al veicolo in condizioni di circolazione a pieno carico.
Tutte le parti dove si riscontrano condizioni di attrito devono essere opportunamente lubrificate;
b) le ruote del veicolo devono essere non più di quattro; le due ruote anteriori devono essere posizionate sull'asse del timone collegato alla stanga o alle stanghe di attacco degli animali;
c) le ruote devono essere dotate di cerchioni in ferro di sufficiente spessore in rapporto alla massa a pieno carico del mezzo e devono essere gommate, essendo a tal fine sufficiente la bordatura in gomma, o in materiale similare, delle ruote medesime;
d) la larghezza massima non deve superare, ai mozzi delle ruote posteriori, 1,80 m e, ai mozzi delle ruote anteriori, 1,60 m. La lunghezza massima, escluse le stanghe, non deve superare 3,50 m. Le stanghe devono essere proporzionate alla lunghezza del veicolo e sufficienti per un corretto attacco degli animali posti al tiro. I suddetti veicoli sono, inoltre, dotati:
e) di un doppio dispositivo di frenatura di cui uno di stazionamento e l'altro di servizio; quest'ultimo agisce su tutte le ruote;
f) di non più di cinque posti oltre quello del conducente, che deve essere collocato in posizione adeguata per la guida degli animali e per consentire la più ampia visibilità della strada. La postazione di guida deve, comunque, essere anteriore a quella dei passeggeri, che possono essere collocati anche in doppia fila. Nella zona posteriore del veicolo può essere ricavato un vano, appositamente attrezzato, per il trasporto dei bagagli, che non devono superare complessivamente la massa di 50 Kg. Il traino del veicolo deve avvenire con non più di due animali da tiro.
2. Per poter effettuare il servizio di piazza, il veicolo, se rispondente e conforme a quanto previsto al comma 1, è approvato da parte del competente ufficio comunale, che lo iscrive in apposito registro.
Dell'avvenuta approvazione si dà atto mediante rilascio di una targa su cui sono riportate le parole:
"servizio di piazza", come previsto dall'articolo 70, comma 1, del codice, nonché il numero e la data di iscrizione nel suddetto registro. La targa è apposta nella parte posteriore del veicolo in modo visibile.
3. Per ottenere la licenza per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale, di cui all'articolo 70, commi 1 e 2, del codice, l'interessato deve presentare domanda al Sindaco e corredarla dei suoi dati anagrafici; se il veicolo può essere condotto da diversi conducenti, devono essere indicati nella domanda anche i dati anagrafici dei medesimi.
4. Per ottenere la licenza occorre che sussistano i seguenti requisiti:
a) idoneità fisica del titolare e degli altri eventuali conducenti, da comprovarsi attraverso visita medica da parte dell'ufficiale sanitario del Comune, che rilascia apposito certificato; per condurre i veicoli di piazza si deve essere maggiorenni ((, non aver superato i 75 anni di età e, raggiunto il sessantacinquesimo anno di età, avere effettuato una visita medica presso uno dei medici di cui all'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che accerti il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per il rilascio e la conferma di validità della patente di guida della categoria B));
b) possesso almeno del certificato di licenza elementare da parte del titolare e degli altri conducenti;
c) idoneità dell'animale o degli animali che devono trainare il veicolo, da comprovarsi mediante visita del veterinario comunale che rilascia apposito certificato;
d) rispondenza del veicolo alle caratteristiche di cui al comma 1, risultanti dall'approvazione e sua idoneità alla circolazione sulla strada ai fini della sicurezza del traffico e delle persone trasportate; tale idoneità deve essere dimostrata attraverso un percorso di prova su strada sotto la vigilanza del competente ufficio comunale che ne rilascia certificazione.
5. Ove non sussistano le condizioni di cui al comma 4, l'ufficio comunale competente può concedere al richiedente un termine non inferiore a trenta giorni, per la regolarizzazione.
6. Le certificazioni di cui al comma 4 devono essere allegate alla domanda al Sindaco. Questi, accertata la sussistenza dei requisiti, rilascia la licenza intestata al richiedente, contenente anche l'autorizzazione alla guida per gli altri eventuali conducenti, sotto la responsabilità del titolare. La licenza deve essere tenuta sul veicolo durante il servizio e mostrata ad ogni richiesta degli organi di polizia.
7. La revisione dei veicoli a trazione animale per servizio di piazza deve avvenire ogni cinque anni. All'uopo, nel termine, il titolare della licenza presenta richiesta al competente ufficio comunale che fissa il luogo e il tempo della revisione. Questa avviene mediante una verifica della rispondenza del veicolo a quanto previsto nel comma 1. Dell'avvenuta revisione viene rilasciato apposito certificato che deve
essere tenuto sul veicolo durante il servizio. Può essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Se invece il veicolo si dimostra in condizioni assolutamente inidonee al servizio, di tale circostanza viene data comunicazione al Sindaco che procede al ritiro della licenza. Analogamente si provvede se il veicolo non viene presentato alla revisione nel
termine fissato.
8. Il Sindaco può disporre in ogni momento la revisione quando si accerti o si presuma che il veicolo non risponda più alle condizioni richieste, fissando il relativo termine. A tale revisione si applicano le disposizioni del comma 7.