Regolamento Codice della Strada
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(Modello e caratteristiche della patente di guida ((- Guida dei veicoli utilizzati per il soccorso stradale)) )
1. La patente di guida, conforme al modello comunitario, ha le seguenti dimensioni:
a) altezza 106 mm;
b) larghezza 222 mm.
Le altre caratteristiche sono riportate nel modello IV.2, che fa parte integrante del presente regolamento.
2. Per evitare i rischi di falsificazione della patente di guida, dopo l'intestazione e l'apposizione della fotografia del titolare, viene applicata, sulle parti da proteggere, una pellicola trasparente di materiale plastico.
3. Le caratteristiche del materiale utilizzato per la patente di guida, le caratteristiche della pellicola protettiva antifalsificazione, le modalità di compilazione del documento, di applicazione della pellicola protettiva sulla patente, le parti della patente da proteggere e gli ulteriori dettagli necessari sono stabiliti con provvedimento del Ministro dei trasporti ((e della navigazione)) ((...)), da emanare nel termine previsto dall'articolo 232 del codice.
((4. Le disposizioni di cui all'articolo 116, commi 3 e 4, del codice, si applicano anche nel caso di complessi formati da autoveicolo, anche non classificato per il soccorso stradale, e da rimorchio costituito da veicolo in avaria. È sufficiente che il conducente del complesso sia in possesso della sola patente di guida del veicolo traente isolato, quando venga rimorchiato un autoveicolo su cui sia presente altro conducente, munito della relativa patente di guida ed in grado di azionare i dispositivi di frenatura e di sterzo del veicolo trainato, così da costituire valido ausilio per la corretta marcia del complesso stesso.))
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(Attestato di idoneità psicofisica)
1. Lo specifico attestato di cui all'articolo 115, comma 2, lettera b), del codice, è rilasciato dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del codice, medesimo a seguito di visita medica specialistica rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici richiesti.
2. L'attestato di cui al comma 1, conforme al modello IV.1, che fa parte integrante del presente regolamento, se accompagnato dalla patente di guida in corso di validità e, ove ricorra il caso, dal certificato di abilitazione professionale, consente la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti a trasporto di persone, per il periodo di un anno a partire dalla data di rilascio dell'attestato ovvero nei più ridotti limiti temporali indicati nell'attestato stesso.
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(Norme di richiamo)
1. Alle macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del codice, si applicano le seguenti disposizioni relative alle macchine agricole:
a) articolo 210 (velocità teorica ed effettiva);
b) articolo 266 (dispositivo supplementare);
((c) art. 268 (autorizzazione alla circolazione delle macchine eccezionali;
d) art. 269 (blocco dei comandi dei sistemi di lavoro degli attrezzi delle macchine);))
e) articolo 273, commi 1 e 2 (dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione);
f) articolo 277, commi 1, 2 e 3 (verifica dell'efficienza della frenatura dei treni costituiti da una macchina semovente e da una macchina trainata di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3 t e non superiore a quella della macchina trainante);
g) articolo 278 (dispositivo di sterzo);
h) articolo 279 (fascia d'ingombro);
i) articolo 280, commi 2, 3 e 4 (livello sonoro);
l) articolo 281 (dispositivi di segnalazione acustica);
m) articolo 282 (dispositivo retrovisore);
n) articolo 283 (dispositivo di adattamento per la marcia su strada delle macchine cingolate);
o) articolo 288 (inquinamento da gas di scarico);
p) articolo 290 (definizione della potenza e determinazione delle curve caratteristiche dei motori);
q) articolo 291, commi 1 e 2 (ad esclusione dei punti 2.6, 2.7, 2.8, 2.18, 2.19 e 2.22) e comma 5 (verifiche e prove per l'omologazione del tipo);
r) articolo 293, commi 1 e 3 (carta di circolazione).
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(Caratteristiche costruttive e funzionali delle macchine operatrici)
1. Il Ministro dei trasporti ((e della navigazione)), con proprio provvedimento, in relazione ad esigenze costruttive e funzionali delle macchine operatrici ((a ruote o cingolate)), può stabilire caratteristiche costruttive e funzionali ((a integrazione o modificazione di)) quelle indicate nel presente regolamento per le macchine stesse.