Regolamento Codice della Strada
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(Segnale fermarsi e dare precedenza)
1. Il segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA (fig. II.37) deve essere installato nelle intersezioni o nei luoghi che non godono del diritto di precedenza, per indicare ai conducenti l'obbligo di fermarsi, in corrispondenza dell'apposita striscia di arresto, e di dare la precedenza prima di inoltrarsi nell'area dell'intersezione o di immettersi nel flusso della circolazione.
2. Il segnale deve essere utilizzato nelle intersezioni ove non sia stato possibile garantire le condizioni di sufficiente visibilità di cui all'articolo 106, comma 3, o comunque in situazioni di particolare pericolosità.
3. Il segnale deve essere corredato dalla segnaletica orizzontale prevista nell'articolo 144, nonché della iscrizione orizzontale STOP prevista nell'articolo 148, comma 8.
4. Il segnale deve essere installato in corrispondenza della soglia della intersezione o quanto più possibile vicino ad essa.
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(Segnale di dare precedenza)
1. Il segnale DARE PRECEDENZA (fig. II.36) deve essere usato sul ramo della intersezione che non gode del diritto di precedenza, per indicare ai conducenti l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli che circolano nei due sensi sulla strada sulla quale essi stanno per immettersi o che vanno ad attraversare.
2. Il detto segnale deve essere installato sulla soglia dell'intersezione e, comunque, a distanza dal limite della carreggiata della strada che gode della precedenza, non superiore a 25 m ed a 10 m, rispettivamente fuori e dentro i centri abitati.
3. Il segnale può essere usato per esigenze di sicurezza o di volumi di traffico in particolari intersezioni, in sostituzione del segnale di cui all'articolo 109 (fig. II.40), sulla strada senza precedenza, in deroga alla gerarchia delle strade, previo accordo fra gli enti proprietari. A tal fine, per garantire la visibilità dell'intersezione, ferme restando le norme per le distanze di avvistamento dei segnali, gli enti proprietari possono:
a) proibire le installazioni di chioschi, stazioni di rifornimento, cartelli pubblicitari ed altri impedimenti alla visibilità;
b) provvedere mediante opportuni sbancamenti, diserbamenti, taglio di cespugli o di alberi ovvero, laddove è possibile, con l'eliminazione di muri o di altri impedimenti.
4. Il segnale deve essere integrato, laddove la pavimentazione stradale lo consenta, con la segnaletica orizzontale prevista nell'articolo 144 e può essere integrato con il simbolo previsto nell'articolo 148, comma 9.
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(Disposizioni generali sui segnali di precedenza)
1. I segnali stradali che rendono noto agli utenti di dover dare o avere la precedenza si dividono in due classi:
I) quelli che impongono ai conducenti l'obbligo di dare la precedenza, che comprendono i segnali di:
a) dare precedenza (art. 106),
b) fermarsi e dare precedenza (art. 107),
c) preavviso di dare precedenza (art. 108),
d) intersezione con precedenza a destra (art. 109),
e) dare precedenza nei sensi unici alternati (art. 110),
f) fine del diritto di precedenza (art. 111);
II) quelli che indicano agli utenti che, nelle intersezioni e confluenze di traiettorie, i conducenti che provengono da altre strade o in senso opposto hanno l'obbligo di dare la precedenza e che comprendono i segnali di:
g) intersezione con diritto di precedenza (art. 112),
h) diritto di precedenza (art. 113),
i) diritto di precedenza nei sensi unici alternati (art. 114).
2. Gli eventuali segnali che confermano le disposizioni sulla precedenza devono essere corredati da pannello integrativo modello II.1 o modello II.5/a2 o II.5/b2.
3. I segnali di precedenza indicati nel comma 1, classe I, lettere a), b), c) e classe II, lettere g) ed h) possono essere corredati da pannello integrativo modello II.7.
4. I segnali di precedenza di cui al comma 1, classe I, lettera d), e classe II, lettera g), devono essere installati con il rispetto delle distanze di cui all'articolo 81, comma 7 e articolo 104, comma 4.
5. Ai segnali di precedenza di cui al comma 1, classe I, lettere a) e b), possono essere abbinati, sullo stesso sostegno, i segnali di direzione obbligatoria che vanno sempre posti al di sotto dei primi.
6. I segnali di precedenza di cui al comma 1, classe I, lettere a) e b), posti in corrispondenza delle intersezioni regolate da semaforo si intendono validi solo quando il semaforo è spento o a luce gialla lampeggiante. In questi casi non deve essere applicato alcun pannello integrativo con tale specifica.
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(Disposizioni generali sui segnali di prescrizione)
1. I segnali che comportano prescrizioni imposte dall'autorità competente agli utenti della strada si
suddividono in:
a) SEGNALI DI PRECEDENZA;
b) SEGNALI DI DIVIETO;
c) SEGNALI DI OBBLIGO.
2. Lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonché quelli
di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione. ((Tale obbligo non sussiste per i
segnali a validità zonale.))
3. I segnali di prescrizione devono essere posti sul lato destro della strada. Sulle strade con due o più
corsie per ogni senso di marcia devono adottarsi opportune misure, in relazione alle condizioni locali,
affinchè i segnali siano chiaramente percepibili anche dai conducenti dei veicoli che percorrono le corsie
interne ripetendoli sul lato sinistro o al di sopra della carreggiata.
4. I segnali di prescrizione ((...)) possono essere ripetuti anche in formato ridotto muniti di un pannello
integrativo modello II.5/a2, II.5/b2.
5. Salvo i casi previsti dal presente regolamento, nei quali esista uno specifico segnale di FINE, il
termine di una prescrizione va indicato con lo stesso segnale, munito di pannello integrativo modello
II.5/a3 o II.5/b3 ((...)) ((, eccetto i casi in cui la prescrizione non finisca in corrispondenza di una
intersezione.))
6. Qualora la prescrizione sia limitata contemporaneamente ad una o più categorie di veicoli, i relativi
simboli sono inseriti in un pannello integrativo modello II.4/a. Se si intende concedere la deroga ad una
o più categorie di veicoli si usa il pannello integrativo modello II.4/b col simbolo preceduto dalla parola
((eccetto)).