Regolamento Codice della Strada
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(Vigilanza)
1. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli ((, delle insegne di esercizio)) e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli (( , delle insegne di esercizio )) e degli altri mezzi pubblicitari oltrechè sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.
2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.
3. La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma 1 del codice, il quale trasmette le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.
4. Limitatamente al disposto dell'articolo 23, comma 3, del codice la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti
di competenza.
5. Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'articolo 53, ((comma 8)) , se non rispondenti al disposto dell'articolo 23, comma 1, del codice, devono essere rimossi entro ((gli otto giorni successivi)) alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.
6. Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di ((otto giorni)) dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza si
procede d'ufficio.
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(Targhette di identificazione)
1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
a) amministrazione rilasciante;
b) soggetto titolare;
c) numero dell'autorizzazione;
d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
e) data di scadenza. ((Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.)) ((2. La targhetta o la scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed
ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.))
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1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli ((, delle insegne di esercizio)) e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'articolo 405, comma 1, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.
2. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'articolo 51, comma 9, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.
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1. L'autorizzazione al posizionamento di cartelli ((, di insegne di esercizio)) e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di essa, richiesta dall'articolo 23, comma 4, del codice, è rilasciata:
a) per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'ANAS competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade;
b) per le autostrade in concessione dalla società concessionaria;
c) per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni;
d) per le strade militari dal comando territoriale competente.
2. Tutte le procedure per il rilascio delle autorizzazioni devono essere improntate ai principi della massima semplificazione e della determinazione dei tempi di rilascio.
((3. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda presso il competente ufficio dell'ente indicato al comma 1, allegando, oltre alla documentazione amministrativa richiesta dall'ente competente, un'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità. Per le successive domande di rilascio di autorizzazione è sufficiente il rinvio alla stessa autodichiarazione. Alla domanda deve essere allegato un bozzetto del messaggio, da esporre ed il verbale di constatazione redatto da parte del capocantoniere o del personale preposto, in duplice copia, ove è riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione. In sostituzione del verbale di constatazione, su richiesta dell'ente competente, può essere allegata una planimetria ove sono riportati gli elementi necessari per una prima valutazione della domanda.
Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda è relativa a cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.))
4. L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie della planimetria riportando sulla stessa gli estremi di ricevimento.
5. L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.
6. L'autorizzazione all'installazione di cartelli ((, di insegne di esercizio)) o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma 3.
7. Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione deve essere determinabile da parte dello stesso soggetto sulla base di un prezzario annuale, comprensivo di tutti gli oneri, esclusi solo quelli previsti dall'articolo 405, che deve essere predisposto e reso pubblico da parte di ciascun ente competente ((entro il trentuno ottobre)) dell'anno precedente a quello di applicazione del listino.
8. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ente competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.
9. Gli enti proprietari delle strade indicati al comma 1 sono tenuti a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello ((, dell'insegna di esercizio)) o mezzo pubblicitario autorizzato; le posizioni autorizzate dei cartelli ((, delle insegne di esercizio)) e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale.
10. Gli enti proprietari predispongono, ogni tre anni, a richiesta del Ministro dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, specifico rapporto sulla densità pubblicitaria per aree territorialmente definite. I dati relativi alle indagini all'uopo svolte sono destinati a popolare il sistema informativo dell'archivio nazionale delle strade di cui agli articoli 225 e 226 del codice.