Regolamento Codice della Strada
Art.300 Organi di traino delle macchine operatrici ed accertamento della massa massima rimorchiabile
- Dettagli
- Categoria: Regolamento Codice della Strada
- Visite: 50
(Organi di traino delle macchine operatrici ed accertamento della massa massima rimorchiabile)
1. Le macchine operatrici semoventi, qualora abilitate al traino, e le macchine operatrici trainate devono essere equipaggiate con idonei organi di traino secondo le prescrizioni dettate dal Ministro dei trasporti con proprio provvedimento. Con lo stesso decreto sono dettate le modalità di accertamento della massa massima rimorchiabile.
- Dettagli
- Categoria: Regolamento Codice della Strada
- Visite: 46
(Macchine operatrici: dispositivo antincastro)
1. Le macchine operatrici, assimilabili costruttivamente ((ai veicoli della categoria N od O)), devono essere equipaggiate con i dispositivi antincastro in conformità di quanto disposto dalla normativa in vigore per gli stessi ((veicoli)).
2. È ammessa deroga all'obbligo del montaggio del dispositivo antincastro qualora la sua presenza sia incompatibile con l'utilizzazione della macchina operatrice oppure quando la sua funzione può essere svolta con altro dispositivo di equivalente efficacia.
- Dettagli
- Categoria: Regolamento Codice della Strada
- Visite: 47
(Registrazione e targatura delle macchine operatrici)
1. Le macchine operatrici, ammesse a circolare su strada ai sensi dell'articolo 114 del codice, devono essere immatricolate presso un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., che provvede al rilascio della carta di circolazione e della relativa targa a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo.
2. Il proprietario della macchina operatrice è tenuto ad indicare nella domanda di immatricolazione del veicolo i propri dati anagrafici e di residenza.
3. Nella stessa domanda, qualora ricorra, devono essere indicati anche i dati completi dell'impresa alla quale è affidata l'utilizzazione della macchina operatrice. Tale obbligo non ricorre per le macchine operatrici semoventi equipaggiate con motore di trazione avente potenza non superiore a 50 kw. Tale obbligo non ricorre, altresì, per le macchine operatrici classificate carrelli, motocarriole, rulli compressori, spazzatrici e simili, per quelle destinate alla finitura e trattamento dei manti stradali nonché per le macchine operatrici trainate.
4. All'atto della cessazione della circolazione di una macchina operatrice, il proprietario deve darne comunicazione ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. restituendo, altresì, la targa di immatricolazione e la relativa carta di circolazione. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia apposita ricevuta e provvede alla distruzione della targa, all'annullamento della
carta di circolazione ed al conseguente aggiornamento dell'archivio del centro elaborazione dati della Direzione generale della M.C.T.C.
5. Il proprietario della macchina operatrice data in permuta deve comunicare ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. la temporanea cessazione dalla circolazione della macchina operatrice stessa indicando il depositario del mezzo e la sua sede.
- Dettagli
- Categoria: Regolamento Codice della Strada
- Visite: 40
(Campo di visibilità delle macchine operatrici)
1. Il campo di visibilità delle macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del codice, deve essere verificato secondo le prescrizioni tecniche dettate in proposito dal Ministro dei trasporti con proprio decreto.