Regolamento Codice della Strada
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(Sedile per il conducente delle trattrici agricole)
1. Il sedile per il conducente delle trattrici agricole a ruote con pneumatici deve corrispondere alle prescrizioni dell'allegato 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successivi aggiornamenti.
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(Dispositivi di protezione in caso di capovolgimento delle trattrici agricole)
1. Le trattrici agricole a ruote devono essere equipaggiate con uno dei dispositivi di protezione del conducente in caso di capovolgimento, previsti dai decreti emanati per il recepimento delle specifiche direttive comunitarie ovvero dai codici emanati dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (O.C.S.E.), seguendo le prescrizioni in essi contenute, in quanto applicabili, indipendentemente dalla velocità sviluppata dalle trattrici stesse.
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(Campo di visibilità e tergicristallo delle macchine agricole)
1. Il campo di visibilità delle macchine agricole semoventi di cui all'articolo 106, comma 1, del codice può essere verificato secondo le prescrizioni di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 ovvero secondo le prescrizioni tecniche dettate in proposito dal Ministro dei trasporti.
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(Blocco dei comandi dei sistemi di lavoro degli attrezzi delle macchine agricole)
1. I comandi del o dei sistemi di lavoro dei vari attrezzi non devono poter essere azionati involontariamente durante la marcia su strada delle macchine agricole.
2. Il sistema di lavoro, inoltre, deve poter essere bloccato con sistemi di sicura efficacia ed affidabilità, nella posizione individuata per la marcia su strada in sede di visita e prova.