Regolamento Codice della Strada
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(Competenze)
1. Il coordinamento degli enti proprietari delle strade per il perseguimento dei fini indicati all'articolo 35, comma 1, del codice, e nei casi richiamati è promosso e gestito dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici nei termini e con le modalità previsti
dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale cura e svolge, in piena autonomia funzionale e operativa, le attribuzioni di competenza del Ministero dei lavori pubblici nel settore della circolazione e quelle previste comunque dal presente regolamento e dalla legislazione vigente in materia.
3. All'Ispettorato generale spetta il coordinamento dell'attività di raccolta dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del rapporto annuale sui problemi della circolazione stradale sotto i profili sociale, ambientale, economico e culturale da presentare al Parlamento nei termini e con le modalità
indicate nell'articolo 1.
4. L'Ispettorato generale coordina, d'intesa con il Ministero dell'interno, l'attività del Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS) istituito con decreto interministeriale 8 maggio 1990, n. 154 presso il Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e diretto dal dirigente ad esso preposto.
5. Il dirigente preposto all'Ispettorato generale, nel rispetto anche delle direttive formulate dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato all'uopo delegato, informa entrambi tali organi delle soluzioni adottate.
6. L'Ispettorato generale provvede alla autonoma gestione del proprio Centro di elaborazione automatica dei dati. Alle informazioni contenute nel sistema informativo nazionale, gestito dal Centro di elaborazione automatica dei dati, si può accedere ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. Presso l'Ispettorato generale è costituito il Centro di documentazione sui problemi della circolazione e della sicurezza stradale, che è articolato in due sezioni e in una medioteca. La prima sezione raccoglie documenti in lingua italiana; nella seconda sezione sono raccolti documenti prodotti in lingua diversa da quella italiana.
8. L'Ispettorato generale è dotato di un ufficio che si occupa della gestione amministrativo-contabile dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici destinati al supporto finanziario delle attività indicate nel codice della strada. All'Ispettorato generale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
9. L'Ispettorato generale è preposto alla gestione dell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice con le modalità indicate dall'articolo 401.
10. Le attività dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale non comportano oneri aggiuntivi, dovendo svolgersi nei limiti di spesa fissati dal codice. La quota annuale dei proventi delle maggiorazioni di cui all'articolo 101, comma 1 del codice, destinati all'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, è utilizzata per le finalità di cui all'articolo 208, comma 2, del codice e agli oneri ad essi conseguenti.
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(Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali)
1. Il Ministero dei lavori pubblici, sulla base dei dati forniti dal Ministero del tesoro in ordine all'importo complessivo dei proventi dell'indennizzo d'usura acquisiti ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del codice, predispone, alla fine di ciascun esercizio finanziario, specifico rapporto alla Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il rapporto annuale di cui al comma 1 viene presentato per la prima volta alla Conferenza StatoRegioni entro e non oltre il 31 marzo 1995 e riguarda l'esercizio finanziario 1994.
3. Per il perseguimento dei fini indicati dall'articolo 34, comma 4 del codice, il Ministero del tesoro, in sede di determinazione annuale delle quote di trasferimenti da effettuare a favore dell'ANAS e delle regioni tiene conto delle somme acquisite ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del codice, e le destina, nei casi in cui gli itinerari interessino sia le strade statali che la viabilità minore, in ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e di 3/10 al compartimento ANAS competente per territorio operativo. (19) ((52))
4. Le società concessionarie delle autostrade comunicano il 1 aprile, 1 agosto e 1 dicembre di ogni anno all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale gli importi acquisiti ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del codice. La comunicazione viene effettuata secondo moduli predisposti di
comune accordo con l'AISCAT e su supporto informatico.
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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che a decorrere dall'anno 2001 cessano i trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto ordinario previsti dal comma 3 del presente articolo, concernenti gli indennizzi di usura derivanti dall'uso dei mezzi d'opera.
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AGGIORNAMENTO (52)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 596) che "A decorrere dall'anno 2016 cessano i trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto speciale previsti dall'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 72, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernenti gli indennizzi di usura derivanti dall'uso dei mezzi d'opera".
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1. Nelle ipotesi in cui i soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi e delle opere indicati dall'articolo 33 del codice non vi ottemperino spontaneamente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 70.
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(Condotta delle acque)
1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 32, commi 4 e 5 del codice, l'ente proprietario della strada, con raccomandata con avviso di ricevimento, ingiunge ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, l'esecuzione delle opere a loro imposte dai richiamati commi, indicando le modalità, le condizioni e le prescrizioni da eseguire, nonché i termini entro cui le opere devono essere effettuate.
2. In caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 1, l'ente proprietario della strada procede alla esecuzione diretta, comunicando, con raccomandata con avviso di ricevimento, al soggetto tenuto la data di inizio dei lavori e, successivamente ai lavori, le spese sostenute. Se tale soggetto non versa le somme richieste entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, l'ente proprietario richiede al Prefetto l'emanazione di decreto ingiuntivo avente immediata efficacia esecutiva secondo la legislazione vigente.