Regolamento Codice della Strada
- Dettagli
- Categoria: Regolamento Codice della Strada
- Visite: 43
(Informazioni in tema di cessazione dalla circolazione)
1. L'ufficio del P.R.A. dà comunicazione con le modalità di cui all'articolo 245, della distruzione, demolizione o definitiva esportazione all'estero dei veicoli, all'ufficio provinciale della M.C.T.C., entro tre giorni dall'avvenuta registrazione delle relative formalità.
2. Contestualmente alla comunicazione dovranno essere trasmesse all'ufficio provinciale della M.C.T.C. le targhe e le carte di circolazione.
3. I registri di cui all'articolo 103, comma 3, del codice, conformi al modello approvato dal Ministro dei trasporti, sono soggetti a vidimazione annuale da parte della Questura territorialmente competente. Le vidimazioni annuali, successive alla prima devono essere effettuate entro il 15 giorno dalla data di scadenza.
4. I registri di cui al comma 3 devono essere esibiti agli organi di polizia che ne facciano richiesta. È fatto obbligo ai titolari dei centri di raccolta e di vendita di veicoli a motore e di rimorchi di effettuare sui registri in questione le seguenti annotazioni:
a) generalità, indirizzo ed estremi di identificazione dell'intestatario del veicolo, nonché della persona da questi incaricata ove ricorra;
b) data di presa in carico del veicolo, data di consegna della o delle targhe e dei relativi documenti al P.R.A. ed estremi della ricevuta da questi rilasciata al riguardo. Qualora tale consegna sia avvenuta a cura dell'intestatario del veicolo, o dell'avente titolo, la relativa ricevuta dovrà essere esibita al titolare del centro di raccolta per la trascrizione dei suoi estremi;
c) data di effettiva demolizione, smontaggio o vendita del veicolo. Qualora ricorra quest'ultimo caso, dovranno essere riportate anche le generalità e gli estremi del documento di identificazione dell'acquirente.
(57) ((63))
------------
AGGIORNAMENTO (57)
Il D.P.R. 8 novembre 2018, n. 144, come modificato dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che il presente articolo è abrogato a decorrere dal 1° novembre 2020.
------------
AGGIORNAMENTO (63)
Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 119 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente della Repubblica continuano ad applicarsi le disposizioni previste all'articolo 264 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495."
- Dettagli
- Categoria: Regolamento Codice della Strada
- Visite: 38
(( (Art. 100 Cod. Str.)
(Proventi della maggiorazione del costo di produzione delle targhe e dei contrassegni per ciclomotore)
1. I proventi delle maggiorazioni di cui all'articolo 101, comma 1, del codice, destinati alla Direzione generale della M.C.T.C. per le finalità di cui all'articolo 208, comma 2, del codice, vengono utilizzati:
a) nella misura non inferiore al 95% per studi di carattere tecnico, per pubblicazioni tecniche, per corsi di aggiornamento professionale, per ricerche sperimentali, ivi comprese le ricerche sui singoli dispositivi e componenti del veicolo, anche nei riflessi verso l'ambiente nonché in relazione al conducente ed alle persone trasportate, e per l'acquisto delle relative apparecchiature ed informatizzazione delle procedure relative alle ricerche stesse;
b) in misura non eccedente il 5% per compensi al personale effettivamente addetto alle ricerche suddette, anche in relazione alla eventuale articolazione in turni delle relative sperimentazioni.))
- Dettagli
- Categoria: Regolamento Codice della Strada
- Visite: 38
(Marchio ufficiale)
1. Il marchio ufficiale, che le targhe di ogni tipo devono portare, è costituito da una stella a cinque punte tra un ramo di olivo ed uno di quercia, della forma e dimensioni di cui alla figura III.5.
- Dettagli
- Categoria: Regolamento Codice della Strada
- Visite: 38
(Modelli di targhe)
1. I modelli delle targhe sono depositati presso il Ministero dei trasporti ((e della navigazione)) - Direzione generale della M.C.T.C.
2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610)).