Regolamento Codice della Strada
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(Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento)
1. Agli effetti del presente regolamento, si definiscono targhe d'immatricolazione:
a) quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli, di cui all'articolo 100, comma 1, del codice;
b) quelle posteriori dei rimorchi, di cui all'articolo 100, comma 3, del codice;
c) quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all'articolo 100, comma 2, del codice;
d) quelle posteriori delle macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 113, comma 1, del codice;
e) quelle posteriori dei rimorchi agricoli, di cui all'articolo 113, comma 3, del codice;
f) quelle posteriori delle macchine operatrici semoventi, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice;
g) quelle posteriori delle macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice.
2. Si definiscono targhe ripetitrici:
a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente ((. . .))i carrelli appendice durante la circolazione, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice; ((44))
b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine agricole trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 113, comma 2, del codice;
c) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474.
4. Si definiscono targhe di riconoscimento:
a) quelle di cui devono essere munite le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo di cui all'articolo 131, comma 2, del codice;
b) quelle di cui devono essere muniti gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi di cui all'articolo 134, comma 1, del codice;
c) i contrassegni di identificazione, di cui devono essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'art. 97, comma 1, del codice.
4-bis. Fermo restando che anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 100, commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli stabiliti nell'appendice XII, alle targhe è aggiunta la sigla di identificazione della provincia, come riportata nell'appendice XI al presente titolo.
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AGGIORNAMENTO (44)
Il D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 entrano in vigore a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto e, per effetto dell'articolo 11, comma 8, della legge 29 luglio 2010,n. 120, si applicano ai soli rimorchi immatricolati successivamente alla predetta data di entrata in vigore, fatta salva la facoltà di immatricolare nuovamente quelli già immessi in circolazione."
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(Targhe provvisorie di circolazione)
1. Le sigle di individuazione degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., ai fini del rilascio delle targhe provvisorie di cui all'articolo 99 del codice sono quelle indicate nell'appendice XI al presente titolo.
2. I criteri per la formazione dei dati riportati nelle targhe provvisorie sono i seguenti:
a) sigla d'individuazione dell'ufficio provinciale, come indicato nella suddetta appendice. Detto elenco può essere aggiornato con decreto del Ministro dei trasporti ((e della navigazione)), a seguito dell'istituzione di ulteriori province;
b) marchio ufficiale della Repubblica Italiana;
c) serie progressiva costituita da cinque caratteri numerici.
Il ((Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.)) può stabilire che la serie in questione sia modificata ed integrata da caratteri alfabetici.
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((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474))
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Norme transitorie per i ciclomotori in circolazione
1. I ciclomotori muniti di certificato di idoneità tecnica, ovvero di certificato di conformità, già rilasciato alla data del 30 giugno 1993, potranno continuare a circolare senza il contrassegno di identificazione:
a) fino al 30 settembre 1993, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1 luglio 1992 al 30 giugno 1993;
b) fino al 31 dicembre 1993, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1 luglio 1991 al 30 giugno 1992;
c) fino al 31 marzo 1994, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1 luglio 1989 al 30 giugno 1991;
d) fino al 30 giugno 1994, se il loro certificato risulta rilasciato prima del 1 luglio 1989.
2. Per l'assegnazione ed il rilascio del contrassegno ai ciclomotori di cui al comma 1, nonché per la sua registrazione, si applicano le norme del presente regolamento.