Regolamento Codice della Strada
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Adempimenti dell'intestatario del certificato di circolazione.
1. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del certificato di circolazione, l'intestatario dello stesso, entro quarantotto ore, ne fa denuncia agli organi di Polizia e chiede il duplicato ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che provvede a rilasciarlo contestualmente alla domanda, con le modalità prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Analogamente procede in caso di deterioramento del certificato di circolazione, previa consegna del documento deteriorato.
2. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della targa, l'intestatario del corrispondente certificato di circolazione, entro quarantotto ore, chiede il rilascio di un nuovo certificato e l'emissione di una nuova targa ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che provvede a rilasciare il nuovo certificato e la nuova targa contestualmente alla domanda, con le modalità prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Analogamente procede in caso di deterioramento della targa, previa distruzione della stessa.
3. Il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri aggiorna telematicamente gli archivi del Ministero dell'interno in relazione alle operazioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Il titolare che, successivamente alla richiesta di cui ai commi 1 e 2, rientra in possesso del certificato di circolazione o della targa smarriti o sottratti, provvede alla loro distruzione.
5. In caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche intestatarie di certificati di circolazione, i comuni, previa obbligatoria richiesta da parte degli interessati, devono trasmettere all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti terrestri, per via telematica o su
supporto cartaceo, secondo la modulistica prescritta dal Dipartimento per i trasporti terrestri, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. L'Ufficio centrale operativo sopra citato provvede ad aggiornare il certificato di circolazione trasmettendo per posta, alla nuova residenza dell'intestatario, un tagliando di convalida da apporre sul certificato di circolazione.
6. Nei casi non previsti al comma 5, l'intestatario deve chiedere, entro trenta giorni dal trasferimento di residenza, l'aggiornamento del certificato di circolazione ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui
all'articolo 251 che provvedono a rilasciare contestualmente alla domanda, con le modalità prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un tagliando, recante la nuova residenza, da apporre sul certificato di circolazione.
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Affidamento delle procedure di rilascio di targhe e certificati di circolazione.
1. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sono disciplinate le modalità di affidamento, senza oneri per lo Stato, delle procedure di rilascio delle targhe e di rilascio ed aggiornamento dei certificati di circolazione dei ciclomotori, ai soggetti che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, abilitati al collegamento telematico con il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, che ne facciano richiesta.
2. I soggetti che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, abilitati al rilascio delle targhe e dei certificati di circolazione dei ciclomotori ai sensi del comma 1, espongono, all'esterno dei locali dove hanno la sede, l'insegna indicata nella figura III 3/a.
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Caratteristiche e modalità di applicazione della targa per ciclomotori
1. La targa è composta da sei caratteri alfanumerici, nonché dal marchio ufficiale della Repubblica italiana. Il fondo della targa è bianco. Il colore dei caratteri e del marchio ufficiale della Repubblica italiana è nero. I caratteri alfanumerici sono realizzati mediante imbutitura, profonda 1,4 \pm 0,1 millimetri, su un supporto metallico piano in lamiera di alluminio dello spessore di 1,00 \pm 0,05 millimetri, ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva.
2. La forma e le dimensioni della targa e del marchio sono indicati nella figura III 3; il formato dei caratteri nella tabella III 2.)) 3. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 6 MARZO 2006, N. 153)).
4. Il codice alfanumerico è costituito da una combinazione di lettere e numeri. La progressione delle combinazioni viene stabilita ((dal Dipartimento per i trasporti terrestri)).
5. ((La targa non deve essere necessariamente illuminata)), salvo eventuale diversa disposizione impartita dal Ministro dei trasporti e della navigazione. ((Essa)) deve essere applicato con le medesime modalità previste per le targhe dei motoveicoli, tranne per quanto riguarda l'altezza minima da terra del suo bordo inferiore che può discendere al di sotto del valore minimo ivi previsto, purché non sia
inferiore al raggio della ruota o delle ruote posteriori misurato a veicolo carico.
6. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 6 MARZO 2006, N. 153)).
7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può, in caso di particolari esigenze, stabilire caratteristiche diverse da quelle indicate ((nei commi 1 e 2.
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Utilizzazione della targa in caso di trasferimento di proprietà dei ciclomotori
1. In caso di trasferimento di proprietà, o di costituzione di usufrutto o di locazione con facoltà di acquisto del ciclomotore, o di patto di riservato dominio del ciclomotore, la targa rimane in possesso del titolare che può riutilizzarla per una successiva richiesta di certificato di circolazione dopo averne dato comunicazione ai soggetti di cui al comma 2 per l'aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 225 del codice. L'annotazione nell'Archivio nazionale dei veicoli dei dati relativi alla proprietà non muta la natura giuridica di bene mobile non registrato del ciclomotore ed è effettuata, ai fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.
2. Il titolare che non intenda riutilizzare la targa assegnatagli provvede alla sua distruzione e ne dà comunicazione ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251, con le modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento della sezione "ciclomotori" dell'Archivio nazionale dei veicoli.