Regolamento Codice della Strada
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(Malattie invalidanti)
1. Le malattie ed affezioni riportate nell'appendice II al presente titolo, con le specificazioni per ognuna i esse indicate nell'appendice medesima, escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida.
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(Requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validità della patente di guida)
1. Per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, non risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza ((i tipi)) di veicoli alla guida dei quali la patente abilita ((...)).
2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610)).
((2.)) I medici di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, nel rilasciare il certificato d'idoneità alla guida, dovranno tenere in particolare considerazione le affezioni morbose di cui all'articolo 320.
((3.)) Quando dalle constatazioni obiettive, o dai risultati della visita psicologica di cui all'articolo 119, comma 9, del codice, e dalle altre indagini cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili, si evidenzino malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali di cui agli articoli 320, 321, 322 e 323, il medico può rilasciare il certificato di idoneità solo quando accerti e
dichiari che esse non possono comunque pregiudicare la sicurezza nella guida di quei tipi di veicoli ai quali la patente abilita.
((4.)) Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneità viene demandato alla competenza della commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del codice, che indicherà anche l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo, cui è subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente di guida.
((5.)) Il medico accertatore di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, effettua la visita medica di idoneità alla guida presso la struttura pubblica di appartenenza o comunque all'interno ((di gabinetti medici dotati delle attrezzature necessarie allo scopo.))
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(Rilascio del certificato di idoneità alla guida di filoveicoli)
1. Il direttore dell'Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi (USTIF) della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia, ai candidati che hanno superato gli esami, un certificato di idoneità alle funzioni di guidatore di filoveicoli, conforme al modello approvato dal Ministro dei trasporti ((e della navigazione)), che è valido solo se accompagnato dalla patente ((di guida per autoveicoli e dall'eventuale certificato di abilitazione professionale, secondo quanto prescritto dall'articolo 118, commi 1 e 2)), del codice. I certificati di idoneità rilasciati in base alla normativa precedentemente in vigore conservano la loro validità.
2. Il certificato di idoneità abilita a condurre filoveicoli presso le aziende di trasporto pubblico sulle quali resta ferma la competenza degli USTIF di cui all'articolo 12 della legge 1 dicembre 1986, n. 870.
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(Esami per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di filoveicoli)
1. La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di filoveicoli, da presentare all'Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi (USTIF) della Direzione generale della M.C.T.C. competente per territorio, deve essere inoltrata tramite l'azienda interessata all'abilitazione e corredata da una dichiarazione dell'azienda stessa sull'esito delle esercitazioni, con l'indicazione degli itinerari seguiti e dei chilometri percorsi, e con l'attestazione che il candidato ha dimostrato di avere la piena conoscenza pratica della guida e della circolazione dei filoveicoli.
2. L'esame consiste in una prova teorica ed in una prova pratica e deve essere effettuato da un funzionario dell'USTIF della Direzione generale della M.C.T.C. ((secondo quanto specificato nella)) tabella IV.1, con l'assistenza di un rappresentante dell'azienda di cui al comma 1.
3. Alla prova teorica il candidato deve dimostrare di avere conoscenza:
a) delle leggi e dei regolamenti sulla circolazione stradale, con specifico riferimento alla condotta dei filobus;
b) delle norme concernenti le funzioni di guidatore di filobus;
c) delle strutture e funzionamento delle parti che compongono le vetture filoviarie;
d) dei provvedimenti di urgenza da adottare in caso di guasti.
4. La prova pratica consiste in un esperimento di guida da eseguire su una o più linee della rete dell'azienda interessata. La durata minima delle esercitazioni ed il numero minimo dei chilometri da percorrere vengono determinati dal Direttore dell'USTIF, nel rispetto delle direttive impartite al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.
5. I candidati giudicati idonei sono classificati secondo la votazione conseguita.
6. La votazione deve esprimersi in decimi e risultare di tre valutazioni: una per le materie di cui alle lettere a) e b) del comma 3, una per le materie di cui alle lettere c) e d) dello stesso comma e una per la prova pratica.
7. Il candidato per conseguire l'idoneità deve riportare una votazione media di 7/10 fra le tre valutazioni, con un minimo di 6/10 per ognuna delle materie della prova orale e di 7/10 per la prova pratica.
8. Copia del processo verbale degli esami viene trasmesso all'azienda di cui al comma 1.
9. Previo rinnovo della domanda e delle certificazioni, i candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non favorevole possono ripresentarsi ad un successivo esame solo dopo che sia stato ripetuto il periodo di esercitazioni e sia trascorso almeno un mese.