Regolamento Codice della Strada
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(Comunicazioni fra gli uffici della M.C.T.C e del P.R.A.)
((1. Al fine del rilascio della carta di circolazione di cui all'articolo 93, comma 5, del codice, il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale trasmette contestualmente al sistema informativo del P.R.A., in via telematica, i dati di identificazione dei veicoli, nonché i dati e le documentazioni in formato elettronico relativi alle generalità di chi si è dichiarato proprietario, dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, e quelli relativi allo stato giuridico-patrimoniale del veicolo, alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità dei veicoli stessi, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo.))
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 NOVEMBRE 2018, N. 144)).
((3. L'Ufficio del P.R.A. provvede alle iscrizioni ed alle trascrizioni nel pubblico registro automobilistico ovvero, laddove accerti irregolarità, entro tre giorni dal ricevimento dei dati e delle documentazioni di cui al comma 1, ricusa le formalità dandone comunicazione in via telematica al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.))
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 NOVEMBRE 201
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((Servizio)) di noleggio con conducente per trasporto di persone)
1. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610)).
((1.)) Ai fini della possibile destinazione a noleggio con conducente, di cui all'articolo 85, comma 2, del codice, vengono considerate adibite al trasporto specifico di persone sia le autoambulanze cosiddette di trasporto che quelle cosiddette di soccorso.
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(Caratteristiche costruttive dei veicoli in relazione alla destinazione ed all'uso degli stessi)
1. Le caratteristiche costruttive dei veicoli, in relazione a quanto disposto dall'articolo 82, comma 7, del codice, devono soddisfare le prescrizioni fissate dall'articolo 227, comma 2, in relazione ((al punto F)) dell'appendice V al presente titolo.
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(Profili professionali che dànno titolo all'effettuazione degli accertamenti tecnici)
1. Gli accertamenti tecnici previsti dal codice sono effettuati dai dipendenti dei ruoli della Direzione generale della M.C.T.C. secondo il quadro di riferimento di cui alla tabella III.1. Gli accertamenti tecnici menzionati ((nelle lettere a) e b) )) della succitata tabella riservati alla competenza dei profili professionali di ingegnere direttore coordinatore, ingegnere direttore, ingegnere e ai dirigenti tecnici ((ingegneri)), possono essere effettuati con la collaborazione ((dei funzionari)), abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui alle lettere d) e e) della tabella medesima, in conformità alle istruzioni che saranno impartite al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.
2. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610)). Con provvedimento del Ministro dei trasporti ((e della navigazione)) saranno individuati gli accertamenti tecnici non riservati ai diversi profili di ingegnere.
3. Nel caso che i profili professionali indicati ((nella tabella III.1)) siano sostituiti da nuovi profili professionali, il Ministro dei trasporti ((e della navigazione)), con proprio decreto, stabilisce l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e quelli successivamente individuati.
4. A seguito di innovazioni interessanti lo stato giuridico del personale della Direzione generale della M.C.T.C., il Ministro dei trasporti ((e della navigazione)), con proprio decreto, provvede a stabilire l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e le figure professionali indicate con il nuovo ordinamento.r