Art. 202-bis
Rateazione delle sanzioni pecuniarie.
1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
2. Puo' avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208. E' presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.
4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000.
L'importo di ciascuna rata non puo' essere inferiore a euro 100.
Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis.
L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.
6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.
7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203.
8. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.
9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo
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Dalla circolare n. 6535 del 22/04/2011 del Ministero dell'Interno.
Art. 202-bis (Rateizzazione delle sanzioni pecuniarie).
La disposizione consente di applicare alle sanzioni pecuniarie consequenziali a verbali elevati per infrazioni al Codice della strada la medesima facilitazione finora prevista dall'art. 26 della legge 689/'81, per somme dovute in conseguenza di ordinanze- ingiunzioni.
In attesa dell'apposito decreto interministeriale, previsto dal comma 9 dell'art.202- bis, si ritiene che la disposizione possa essere direttamente applicata.
Ciò sia in considerazione dei criteri sufficientemente definiti recati dalla fonte primaria in argomento, che non potrebbero comunque essere modificati dalla disciplina regolamentare, sia in relazione alle finalità sociali che la norma persegue, apprestando una facilitazione a beneficio del trasgressore in disagiate condizioni economiche, sia, infine, tenendo conto dello scopo deflattivo del contenzioso, in quanto la proposizione della istanza implica rinuncia al ricorso tanto in sede amministrativa quanto in sede giurisdizionale.
Resta fermo, comunque, lo scrupoloso rispetto delle prescrizioni dettate dal legislatore ed in particolare del limite minimo di duecento euro per la concessione del beneficio, oltreché del criterio di valutazione dello stato di disagio economico del trasgressore, desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi.
Una volta ricevuta l'istanza, che l'interessato deve inoltrare anche all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore, l'Amministrazione può pronunciarsi con espresso provvedimento in senso favorevole o sfavorevole; l'eventuale silenzio, decorsi novanta giorni, produce il rigetto della stessa.
Sia nelle ipotesi di accoglimento, che in caso di espresso provvedimento di rigetto, come pure di decorrenza del termine che sostanzia il silenzio-rigetto, è necessario procedere alla notifica all'interessato nelle forme previste dall'art. 201 del Codice.
L'esito dell'istanza va, altresi, comunicato al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.
Dalla notifica del rigetto, ovvero dalla comunicazione relativa al silenzio-rigetto, decorre il termine di trenta giorni previsto per effettuare il pagamento della sanzione nella misura intera.
Nel silenzio della norma, si ritiene che il provvedimento di rigetto dell'istanza come pure la comunicazione del silenzio-rigetto formatosi, possano essere impugnati davanti al Giudice di pace, nel termine di trenta giorni dalla relativa notifica.
In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore procederà alla verifica del pagamento di ciascuna rata ed in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decadrà automaticamente dal beneficio.