Art. 204-bis

(( (Ricorso in sede giurisdizionale) )). 

 ((

1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.

L'opposizione è regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

((105))

--------------

AGGIORNAMENTO (62)

 La Corte Costituzionale, con sentenza 5-8 aprile 2004, n. 114 (in G.U. 1a s.s. 14/4/2004, n. 15) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 del presente articolo. 

--------------

AGGIORNAMENTO (105)

 Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. 

 2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."