Capo II

DEGLI ILLECITI PENALI

Sezione I

Disposizioni generali in tema di reati e relative sanzioni

 

Art. 220

 Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice

1. Per le violazioni che costituiscono reato, l'agente od organo accertatore è tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale. 

2. La sentenza o il decreto definitivi sono comunicati dal cancelliere al prefetto ((del luogo di residenza)). La sentenza o il decreto definitivi di condanna sono annotati a cura della prefettura sulla patente del trasgressore. 

3. Quando da una violazione prevista dal presente codice derivi un reato contro la persona, l'agente od organo accertatore deve dare notizia al pubblico ministero, ai sensi del comma 1. 

4. L'autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo una violazione amministrativa, rimette gli atti all'ufficio o comando che ha comunicato la notizia di reato, perché si proceda contro il trasgressore ai sensi delle disposizioni del capo I del presente titolo. In tali casi i termini ivi previsti decorrono dalla data della ricezione degli atti da parte dell'ufficio o comando suddetti.