TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Capo I
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 225
Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali
1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:
a) presso il ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)) un archivio nazionale delle strade;
b) presso ((il Dipartimento per i trasporti terrestri)) un archivio nazionale dei veicoli;
c) presso ((il Dipartimento per i trasporti terrestri)) una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.