TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo I

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 225

 Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali

1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti: 

a) presso il ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)) un archivio nazionale delle strade; 

b) presso ((il Dipartimento per i trasporti terrestri)) un archivio nazionale dei veicoli; 

c) presso ((il Dipartimento per i trasporti terrestri)) una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.