Art. 39

 Segnali verticali

1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie: 

 A) segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente; 

 B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in: 

a) segnali di precedenza; 

b) segnali di divieto; 

c) segnali di obbligo; 

 C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti;  si suddividono in: 

 a) segnali di preavviso; 

 b) segnali di direzione; 

 c) segnali di conferma; 

d) segnali di identificazione strade; 

e) segnali di itinerario; 

f) segnali di località e centro abitato; 

g) segnali di nome strada; 

h) segnali turistici e di territorio; 

i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli; 

l) altri segnali che indicano installazioni o servizi. 

2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione. 

3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non rispettano le disposizioni del presente articolo e del regolamento si applica il comma 13 dell'art. 38.