TITOLO III

DEI VEICOLI

Capo I

DEI VEICOLI IN GENERALE

 

Art. 46

 Nozione di veicolo

1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. ((Non rientrano nella definizione di veicolo: 

 a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento; 

b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore)). 

(4) 

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AGGIORNAMENTO (4)

 Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.