Art. 48

 Veicoli a braccia

1. I veicoli a braccia sono quelli: 

a) spinti o trainati dall'uomo a piedi; 

b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente. 

((4))

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AGGIORNAMENTO (4)

 Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.