Art. 89

 Servizio di linea per trasporto di cose

  1. Il servizio di linea per trasporto di cose è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.

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AGGIORNAMENTO (4)

 Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.